Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 8 novembre 1969 al 16 dicembre 2010. 103 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, e' modificato come segue: "I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianita' di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-10-23;752~art1 · fonte del testo