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Il comma quarto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, e' modificato come segue: "I magistrati di cui al secondo e al terzo comma, in quest'ultimo caso previa valutazione favorevole del Consiglio superiore della magistratura, sono nominati magistrati di corte d'appello, con decorrenza, agli effetti giuridici ed economici, dalla data di compimento dell'anzianita' di cui all'articolo 1, sempre che non abbiano diritto ad una decorrenza economica anteriore per effetto della legge 4 gennaio 1963, n. 1. Tuttavia, per i magistrati che hanno maturato l'anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962, la nomina alla nuova qualifica decorre dal 31 dicembre 1962".

Testo in vigore dal 8 novembre 1969 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1969-10-23;752~art1 · fonte del testo