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Il comma quinto dell'articolo 11 della legge 25 luglio 1966, n. 570, e' modificato come segue: "Ai magistrati di tribunale che hanno maturato la anzianita' di cui all'articolo 1 entro il 1962 ed hanno conseguito la nomina a magistrato di corte d'appello con anzianita' 30 giugno 1963, la decorrenza agli effetti giuridici ed economici della nomina stessa e' attribuita dal 31 dicembre 1962".
Testo in vigore dal 8 novembre 1969 al 16 dicembre 2010
