Il primo comma dell'articolo 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' sostituito dal seguente: "In ciascun distretto di corte di appello e in ciascuna circoscrizione territoriale di sezione distaccata di corte di appello e' costituita un'apposita sezione la quale e' competente in materia di affidamento in prova al servizio sociale, di revoca anticipata delle misure di sicurezza, di semiliberta', di riduzione di pena per la liberazione anticipata". Dopo l'ultimo comma dello stesso articolo 70 e' aggiunto il seguente: "Per il trattamento economico degli esperti componenti della sezione di sorveglianza si applicano le norme relative ai giudici popolari di corte d'assise di appello".

Testo vigente dal 18 gennaio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-01-12;1~art9 · fonte su Normattiva