[1]L'art. 5 della legge 27 maggio 1949, n. 260, e' sostituito dal seguente:

[2]Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Testo vigente dal 22 aprile 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1987

    Questione infondata
    22 gennaio 1987

    Il lavoro prestato nella domenica è più penoso e di diversa qualità rispetto a quello svolto nei giorni feriali e da' perciò diritto ad una maggiorazione del salario (art. 36 Cost.), la cui determinazione è innanzitutto rimessa alle fonti collettive e, in mancanza, al giudice; dovendosi, peraltro, considerare, in ogni caso se, rispetto ai lavoratori che riposano normalmente la domenica, un compenso proprio non sia già compreso in quello ordinario e normale o in altri eventuali benefici accordati alla categoria, in considerazione della specialità del lavoro che comporta turni domenicali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, L. 27 maggio 1949, n. 260, modificato dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione di compenso per lavoro prestato dai turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato).

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di ricorrenze festive · Art. 1 Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1954-03-31;90~art1 · fonte del testo