((Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre), lo Stato, gli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenica, spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera)).

Testo vigente dal 7 maggio 1954

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 16/1987

    Questione infondata
    22 gennaio 1987

    Il lavoro prestato nella domenica è più penoso e di diversa qualità rispetto a quello svolto nei giorni feriali e da' perciò diritto ad una maggiorazione del salario (art. 36 Cost.), la cui determinazione è innanzitutto rimessa alle fonti collettive e, in mancanza, al giudice; dovendosi, peraltro, considerare, in ogni caso se, rispetto ai lavoratori che riposano normalmente la domenica, un compenso proprio non sia già compreso in quello ordinario e normale o in altri eventuali benefici accordati alla categoria, in considerazione della specialità del lavoro che comporta turni domenicali. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, L. 27 maggio 1949, n. 260, modificato dall'art. 1, L. 31 marzo 1954, n. 90 nella parte in cui non prevede alcuna maggiorazione di compenso per lavoro prestato dai turnisti durante le domeniche ricomprese nel turno loro assegnato).

    Art. 3 cost. · Art. 5 Disposizioni in materia di ricorrenze festive · Art. 1 Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 maggio 1954

Confronto con la versione in vigore dal 31 maggio 1949 al 7 maggio 1954. 30 parole tolte, 78 parole aggiunte.

Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), dellatolto: . festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno dell'unita' nazionale (4 novembre)aggiunto: , lo Stato, gli Enti pubblici tolto: e gli imprenditori aggiunto: ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti tolto: -aggiunto: , i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute tolto: e che per effetto della ricorrenza festiva non abbiano prestato la loro opera - la normale retribuzione giornalieraaggiunto: , la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio tolto: di questaaggiunto: . La normale retribuzione sopra indicata sara' determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolera' il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Ai lavoratori considerati nel precedente commaaggiunto: , che prestino la loro opera nelle suindicate festivita', e' dovuta, oltre la normale retribuzione tolto: giornaliera aggiunto: globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio tolto: di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestateaggiunto: , con la maggiorazione per il lavoro festivo. Ai salariati retribuiti in misura fissaaggiunto: , che prestino la loro opera nelle suindicate festivita'aggiunto: , e' dovuta, oltre la normale retribuzione tolto: giornaliera aggiunto: globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio tolto: di questa, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestateaggiunto: , con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festivita' ricorra nel giorno di domenicaaggiunto: , spettera' ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione aggiunto: globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio tolto: di essa, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1949-05-27;260~art5 · fonte del testo