La pensione indiretta, prevista dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e' accordata, alle condizioni ivi indicate e con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, anche ai superstiti, aventi diritto, di avvocati e procuratori gia' iscritti a tutti gli effetti alla Cassa nazionale deceduti anteriormente alla entrata in vigore di detta legge n. 289, a condizione che la cassa venga rimborsata, senza interessi, nel termine e alle condizioni che verranno prescritte dalla Cassa stessa, dell'intero importo del conto individuale pagato ai sensi della legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art1 · fonte su Normattiva