I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
I termini di riscatto delle annualita' mancanti, ai fini del conseguimento della pensione forense, previsti dallo articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, sono prorogati sino al 31 dicembre 1968.
Testo vigente dal 28 marzo 1968
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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art2 · fonte su Normattiva