La Cassa nazionale di assistenza e previdenza a favore degli avvocati e procuratori e' autorizzata ad istituire, con gestione e contabilita' separate, il servizio di assistenza contro le malattie in favore dei propri iscritti e dei loro familiari.

Testo vigente dal 28 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;237~art3 · fonte su Normattiva