((L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa)).
Testo vigente dal 2 settembre 1970
((L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata fino al 31 dicembre Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa)).
Testo vigente dal 2 settembre 1970
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1962 al 2 settembre 1970. 33 parole tolte, 7 parole aggiunte.
L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata tolto: sino al 30 giugno aggiunto: fino al 31 dicembre Nessun contributo obbligatorio e' dovuto tolto: dallo Stato e dagli Enti consorziati, aggiunto: dagli enti consorziati di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessatolto: , in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-08-05;1336~art1 · fonte del testo