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L'efficacia della legge 6 marzo 1958, n. 243, e' prorogata sino al 30 giugno Nessun contributo obbligatorio e' dovuto dallo Stato e dagli Enti consorziati, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge stessa, in aggiunta a quelli previsti, sino al termine dell'esercizio finanziario 1966-67, dagli articoli 33 e 34 e annessa tabella della legge medesima.
Testo in vigore dal 11 settembre 1962 al 2 settembre 1970
