Modificazioni alla legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, sull'avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Regia guardia di finanza

Art. 7 — Il sottufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito in combattimento o comunque in servizio da offesa del nemico, al ritorno dalla prigionia è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda l'avvenuta cattura. Ottenuto il nulla osta, egli, se risulti compreso in turno di promozione, è preso in esame a tale scopo e, se giudicato idoneo dalle competenti autorità, all'avanzamento, è promosso, sempre quando abbia compiuto prima della cattura il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore. Qualora non abbia compiuto tale periodo di servizio sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Il sottufficiale elle abbia ottenuto una promozione ai sensi del comma precedente, se con l'anzianità attribuitagli risulti ancora compreso in turno di promozione nel nuovo grado, può ottenere altra promozione con le norme stabilite nell'ultimo comma del precedente art. 6. Il sottufficiale catturato prigioniero durante la degenza in luoghi di cura per ferite riportate in circostanze diverse da quelle previste dal primo comma del presente articolo, o per lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, ottenuto il nulla osta, può conseguire la promozione quando abbia compiuto, prima della cattura, il periodo di servizio richiesto dalle disposizioni in vigore, abbia riacquistata l'incondizionata idoneità fisica e risulti compreso in turno di promozione. In tal caso gli viene attribuita in sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Quando non abbia compiuto il detto periodo di servizio, sarà preso in esame per l'avanzamento e, se giudicato idoneo, promosso, al termine di un periodo di servizio di tre mesi, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. La successiva promozione è però subordinata alla prestazione di almeno sei mesi di effettivo servizio conseguendo la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno ai soli effetti giuridici

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Provvedimento abrogato dal d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199.

Abrogato dal 1 settembre 1995

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Che cosa è cambiato dal 1 settembre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 5 ottobre 1945 al 1 settembre 1995. 10 parole aggiunte.

aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 199

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-12-10;1551~art7 · fonte del testo