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Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dalla iscrizione all'Albo professionale. Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197.

Testo in vigore dal 20 maggio 1965 al 21 novembre 1967

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-04-15;448~art3 · fonte del testo