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Coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche possono chiedere, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la concessione della abilitazione definitiva indipendentemente dalla iscrizione all'Albo professionale. Ai fini della concessione dell'abilitazione definitiva saranno ad essi applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1961, n. 1197. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 17 ottobre 1967, n. 975
1La L. 17 ottobre 1967, n. 975 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che il termine previsto dall'articolo 3 della legge 15 aprile 1965, n. 448, per la concessione dell'abilitazione definitiva a coloro che siano in possesso del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di perito forestale e di abilitazione provvisoria nelle discipline statistiche, e' prorogato al 31 luglio 1968.
Testo in vigore dal 21 novembre 1967 al 6 gennaio 1972
