Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1937
Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1937 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'art. 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e' abrogato e sostituito dal seguente:
tolto: «Art. 7. L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.
tolto: «Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, i sottocapimanipolo cosi' reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici.
tolto: «La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo e' stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli,
tolto: «L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, e' limitato al grado di centurione.
tolto: «Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1937-06-03;964~art2 · fonte del testo