Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 3 luglio 1937 al 16 dicembre 2009. 142 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: L'art. 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e' abrogato e sostituito dal seguente:

tolto: «Art. 7. L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.

tolto: «Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, i sottocapimanipolo cosi' reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici.

tolto: «La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo e' stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli,

tolto: «L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, e' limitato al grado di centurione.

tolto: «Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo»aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1937-06-03;964~art2 · fonte del testo