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[1]L'art. 7 della legge 8 luglio 1929-VII, n. 1337, e' abrogato e sostituito dal seguente:
[2]«Art. 7. L'ammissione degli ufficiali nella Milizia portuaria sara' effettuata col grado di sottocapomanipolo, mediante concorso, con le norme e modalita' che verranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze.
[3]«Per conseguire la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo, i sottocapimanipolo cosi' reclutati debbono compiere con esito favorevole un periodo di esperimento di mesi dodici.
[4]«La permanenza minima nel grado di sottocapomanipolo e' stabilita in anni due per gli ufficiali reclutati mediante concorso, ed in anni quattro per quelli provenienti dai marescialli,
[5]«L'avanzamento nel servizio permanente, per questi ultimi, e' limitato al grado di centurione.
[6]«Gli ufficiali rivestenti il grado di sottocapomanipolo rientrano nel numero di posti previsto in organico pel grado di capomanipolo»
Testo in vigore dal 3 luglio 1937 al 16 dicembre 2009
