Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
Il triennio stabilito per le nuove costruzioni dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1949, n. 75, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 30 dicembre 1949
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1949-12-15;945~art4 · fonte del testo