Modificazioni alla legge elettorale politica ed al titolo II della legge comunale e provinciale
Art. 9
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La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica ed all'art. 63 della legge comunale e provinciale, e' fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva.
Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009
