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La nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49 della legge elettorale politica ed all'art. 63 della legge comunale e provinciale, e' fatta dalla sola Commissione elettorale, nei comuni che non hanno rappresentanza elettiva.

Testo in vigore dal 17 luglio 1926 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1926-07-01;1194~art9 · fonte del testo