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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Oltre a quanto e' stabilito negli articoli 105, 109, 118 e 103 della legge elettorale politica, testo unico approvato con R. decreto 17 gennaio 1926, n. 118, modificato dalla legge 1° luglio 1926, n. 1194, incorrono nella perdita della qualita' di elettore e di eleggibile i condannati alla pena della reclusione o della detenzione per un tempo maggiore di tre anni e gli assegnati al confino di polizia, a termini del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 6 novembre 1926, n. 1848.

[8]Per gli ammoniti e vigilati, di cui all'art. 6, secondo comma, della legge 1° luglio 1926, n. 1194, e per gli assegnati al confino di polizia l'incapacita' cessa cinque anni dopo compiuto il termine dell'ammonizione, della vigilanza o del confino.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 22 maggio 1927 - Anno V

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 20 giugno 1927 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1927-05-22;932~art1 · fonte del testo