Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009. 210 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La progressione dei gradi dei sottufficiali e' la seguente:
tolto: 1.° Sergente - Vice-brigadiere dei carabinieri Reali.
tolto: 2.° Furiere - Brigadiere dei carabinieri Reali.
tolto: 3.° Furiere maggiore.
tolto: 4.° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario).
tolto: Il grado di maresciallo e' conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggiorita' nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri Corpi dell'Esercito.
tolto: In tempo di pace nessun sergente puo' essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere puo' essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furiere maggiore potra' essere promosso maresciallo, se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.
tolto: Il capo-fanfara di cavalleria, quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito Regolamento, ed i maestri di scherma potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio Corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.
tolto: Il sottufficiale, che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo, e' esonerato di autorita' da detto grado.
tolto: La esonerazione di autorita' e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal Ministro della Guerra con le norme del Regolamento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art10 · fonte del testo