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[1]La progressione dei gradi dei sottufficiali e' la seguente:

[2]1.° Sergente - Vice-brigadiere dei carabinieri Reali.

[3]2.° Furiere - Brigadiere dei carabinieri Reali.

[4]3.° Furiere maggiore.

[5]4.° Maresciallo - Maresciallo di alloggio dei carabinieri Reali (maggiore, capo, ordinario).

[6]Il grado di maresciallo e' conferito esclusivamente a scelta a quei furieri maggiori che abbiano l'attitudine a disimpegnare le funzioni di sottufficiali di maggiorita' nei battaglioni e nei reggimenti di fanteria ed analogamente nei comandi corrispondenti degli altri Corpi dell'Esercito.

[7]In tempo di pace nessun sergente puo' essere promosso furiere, se non conta almeno quattro anni di servizio alle armi; nessun furiere puo' essere promosso furiere maggiore se non conta almeno sette anni di servizio alle armi; nessun furiere maggiore potra' essere promosso maresciallo, se non conta almeno dodici anni di servizio alle armi.

[8]Il capo-fanfara di cavalleria, quando abbia i voluti requisiti artistici che saranno determinati da apposito Regolamento, ed i maestri di scherma potranno essere promossi marescialli non appena sia promosso a detto grado nel proprio Corpo un furiere maggiore meno anziano di loro.

[9]Il sottufficiale, che cessi dall'impiego inerente al grado di maresciallo, e' esonerato di autorita' da detto grado.

[10]La esonerazione di autorita' e la retrocessione dal grado sono pronunciate dal Ministro della Guerra con le norme del Regolamento.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art10 · fonte del testo