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I sottufficiali alle armi, che alla data in cui andra' in vigore la presente legge abbiano compiuto il dodicesimo anno di servizio e non siano in attesa d'impiego o vi rinuncino, avranno la preferenza nella nomina al grado di maresciallo, purche' posseggano i requisiti che saranno determinati dal Regolamento.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art14 · fonte del testo