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Il sottufficiale riammesso in servizio contrae una nuova ferma di anni tre. Pero', dopo un anno dalla riammissione puo' essere ammesso alla riafferma triennale, purche' conti almeno sei anni di servizio, rimanendo prosciolto, ove occorra, dalla nuova ferma contratta all'atto della riammissione e correndo la sorte degli altri sottufficiali, salvo, per i diritti all'impiego, il disposto dell'articolo 31 della legge 8 luglio 1883.

Testo in vigore dal 9 luglio 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-03;266~art9 · fonte del testo