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[1]Il diritto di mercato puo' essere elevato fino al massimo del 2,25 % a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato, nonche' ad opere portuarie da eseguirsi nell'esclusivo interesse della pesca, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese relative. Restano tuttavia ferme le autorizzazioni che risultino gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge per stabilire detto diritto di mercato ad una percentuale maggiore del 2,25%.

[2]Quando il pagamento dei prodotti acquistati venga eseguito per contanti, gli acquirenti godranno, a carico dell'Istituto che gestisce la cassa col compenso di una provvigione per la garanzia dei pagamenti, di un premio corrispondente ad un quarto della provvigione percepita dall'Istituto.

Testo in vigore dal 12 maggio 1933 al 14 ottobre 1938

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;397~art2 · fonte del testo