Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 ottobre 1938 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 12 luglio 1938, n. 1487.
Abrogato dal 14 ottobre 1938
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Articolo abrogato dalla l. 12 luglio 1938, n. 1487.
Abrogato dal 14 ottobre 1938
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 12 maggio 1933 al 14 ottobre 1938. 122 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il diritto di mercato puo' essere elevato fino al massimo del 2,25 % a favore dei Comuni che debbano provvedere alla costruzione od alla trasformazione dell'edificio o degli impianti di mercato, nonche' ad opere portuarie da eseguirsi nell'esclusivo interesse della pesca, limitatamente al periodo necessario per l'ammortamento delle spese relative. Restano tuttavia ferme le autorizzazioni che risultino gia' concesse alla data di entrata in vigore della presente legge per stabilire detto diritto di mercato ad una percentuale maggiore del 2,25%.
tolto: Quando il pagamento dei prodotti acquistati venga eseguito per contanti, gli acquirenti godranno, a carico dell'Istituto che gestisce la cassa col compenso di una provvigione per la garanzia dei pagamenti, di un premio corrispondente ad un quarto della provvigione percepita dall'Istituto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 12 LUGLIO 1938, N. 1487
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1933-04-13;397~art2 · fonte del testo