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[1]Sull'importo delle vendite, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, e' stabilita, in aggiunta ai diritti ed alle provvigioni previsti dallo stesso articolo, una ritenuta del 0,50 per cento, i cui proventi, da destinarsi a favorire l'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonche' l'assistenza a favore dei pescatori, saranno versati trimestralmente in Tesoreria, in apposito capitolo del bilancio entrate.

[2]Il Ministero delle finanze e' autorizzato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le modalita' di attuazione del presente articolo, e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI

[5]VITTORIO EMANUELE

[6]Mussolini - Acerbo - Jung.

[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci

Testo in vigore dal 12 maggio 1933 al 25 giugno 1940

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urn:nir:stato:legge:1933-04-13;397~art4 · fonte del testo