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[1]Sull'importo delle vendite, di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, e' stabilita, in aggiunta ai diritti ed alle provvigioni previsti dallo stesso articolo, una ritenuta del 0,50 per cento, i cui proventi, da destinarsi a favorire l'incremento della produzione, del commercio e del consumo dei prodotti della pesca, nonche' l'assistenza a favore dei pescatori, saranno versati trimestralmente in Tesoreria, in apposito capitolo del bilancio entrate.
[2]Il Ministero delle finanze e' autorizzato, d'intesa con quello dell'agricoltura e delle foreste, a stabilire le modalita' di attuazione del presente articolo, e ad introdurre in bilancio le conseguenti variazioni. 2
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a San Rossore, addi' 13 aprile 1933 - Anno XI
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Acerbo - Jung.
[7]Visto, il Guardasigilli: De Francisci
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 21 maggio 1940, n. 626
2La L. 21 maggio 1940, n. 626 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal prossimo esercizio finanziario e' soppressa la ritenuta del 0,50 per cento sulle vendite nei mercati all'ingrosso del pesce, restando pertanto abrogato dalla data di cui sopra l'art. 4 della legge 13 aprile 1933-XI, n. 397".
Testo in vigore dal 25 giugno 1940 al 22 dicembre 2008
