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Alla Cassa ufficiali, istituita con l'articolo 33 del regio decreto-legge 5 luglio 1984, n. 1187, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568, sono iscritti d'ufficio gli ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza, all'atto della nomina. Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1961 al 9 febbraio 2013
