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All'obbligo previsto dal primo comma del precedente articolo sono soggetti anche gli altri enti, comunque costituiti, ai quali sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, con le successive norme modificative e integrative e che, in corrispettivo dei contributi riscossi dai propri soci od iscritti, assumano l'impegno di corrispondere, in relazione alla durata della vita degli iscritti medesimi, capitali o rendite di importo eccedente i limiti previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 26 ottobre 1933, n. 1598, convertito nella legge 29 gennaio 1934, n. 304, aumentati di 35 volte, oppure di versare somme a termine differito poliennale o di consegnare titoli che importino detto diritto. Per gli enti contemplati dal presente articolo il Ministro per l'industria e il commercio puo' stabilire che la relazione sia presentata, ad intervalli poliennali, anziche' per ogni bilancio annuale.

Testo in vigore dal 27 settembre 1950 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;792~art2 · fonte del testo