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Nel mese di luglio di ogni anno e' corrisposto un assegno di operosita' al personale in servizio presso le aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che comunque riscuota un trattamento di stipendio o di salario a carico dei bilanci delle suddette aziende. La misura di tale assegno viene annualmente fissata dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, con riferimento al precedente periodo 1 luglio-30 giugno. I massimi netti da attribuire per ogni qualifica non possono superare le somme indicate nella annessa tabella C. L'assegno di operosita' e' esteso al personale di pubblica sicurezza addetto ai nuclei di polizia postelegrafonica.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art34 · fonte su Normattiva