Art. 10 (Convenzione Istituto musicale "A.Corelli")
Il personale assunto alle dipendenze dello Stato viene inquadrato nei relativi ruoli secondo le norme di cui alla legge 9 ottobre 1942, n. 1328 e 13 marzo 1958, n. 165 e successive aggiunte e modificazioni. Al personale di cui al comma precedente sara' riconosciuto all'atto dell'inquadramento, ai soli fini giuridici, il servizio di ruolo prestato presso l'Istituto musicale pareggiato "Corelli" dalla data successiva a quella del pareggiamento dell'Istituto stesso, nonche' le benemerenze belliche ed altri eventuali benefici, gia' concessi in forza di legge. Qualora per effetto dell'inquadramento il personale consegua un trattamento economico complessivo lordo inferiore a quello fruito alla data del passaggio dell'Istituto musicale pareggiato "Corelli" allo Stato, per assegni fissi e continuativi, ai medesimi titoli viene conservata a carico del bilancio del "Corelli", la differenza come assegno ad personam non utile a pensione e riassorbibile con i successivi aumenti. Agli effetti di cui sopra dovra' calcolarsi la somma dello stipendio, dell'aggiunta di famiglia e di ogni altro emolumento di cui a titolo fisso e continuativo, goda all'atto del passaggio dell'Istituto allo Stato per i servizi inerenti all'Istituto stesso. In attesa del definitivo atto di statizzazione al personale insegnante di ruolo dell'ex Istituto musicale pareggiato "Corelli" sara' corrisposto un assegno personale non pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio finora goduto quale insegnante di ruolo in servizio presso l'ex Istituto predetto e lo stipendio del grado iniziale del corrispondente personale di ruolo dei Conservatori di musica. Detto assegno gravera' sul bilancio del "Corelli" di Messina dal 1 ottobre 1971 fino all'atto dell'inquadramento in ruolo del predetto personale. Tale assegno sara' rimborsato dallo Stato all'Ente suddetto.
Testo vigente dal 5 settembre 1977
