Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Art. 36 — Indennità speciale al personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

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Al personale dei ruoli tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle C, F ed I dell'allegato I alla legge 18 febbraio 1963, n. 81, addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo; esercizio e manutenzione degli autocommutatori, delle linee aeree in alta frequenza, dei cavi terrestri e sottomarini, delle apparecchiature a frequenza vettrice, delle stazioni amplificatrici, delle centrali interurbane, delle officine telefoniche, delle centrali di energia e dei ponti radio e' concessa, per ogni giorno di effettivo servizio, una indennita' speciale nelle seguenti misure: per il personale dell'ex coefficiente 340 ed oltre, lire 300; per il personale dell'ex coefficiente 284 e 240, lire 250; per il personale restante, lire 200. L'aliquota di lire trecento compete altresi' al personale dell'ex coefficiente inferiore a 340 incaricato della dirigenza delle stazioni amplificatrici, di quelle dei ponti radio e delle stazioni radio, delle centrali e degli autocommutatori interurbani, dell'officina telefonica centrale, nonche' agli aiuto dirigenti delle stazioni, centrali e autocommutatori telefonici nelle sedi in cui l'assegno li prevede, ed ai sopraintendenti delle squadre di manutenzione esterna della rete telefonica (addetti al cavo). L'indennita' nelle misure previste dal primo comma compete anche al personale che pur non appartenendo ai ruoli tecnici svolge le mansioni indicate allo stesso primo comma. Nei riguardi del personale addetto alla progettazione, esecuzione, collaudo, controllo, esercizio e manutenzione degli impianti per i quali sono richieste particolari cognizioni tecniche, le indennita' di cui ai precedenti commi possono essere maggiorate, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni fino ad un massimo del cento per cento in relazione alla complessita' degli impianti stessi.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 8 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art36 · fonte su Normattiva