Art. 46 — Limite del compenso
Per gli ufficiali il compenso di cui al precedente articolo 42 non puo' superare ne' lo stipendio mensile previsto per la qualifica iniziale, ne' la quota spettante al dirigente dell'ufficio. L'impiegato che cessi dall'impiego nel corso dell'anno, ha diritto al compenso nella misura di tanti dodicesimi, quanti sono i mesi di servizio prestati nello stesso anno. Dalla ripartizione del compenso sono esclusi coloro che nell'anno, cui si riferisce il compenso stesso, abbiano riportato il giudizio complessivo inferiore a "buono".
Testo vigente dal 23 febbraio 1970
