Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 febbraio 1970 al 3 giugno 1976. Leggi il testo vigente →

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto un compenso di lire 660. Detto compenso e' corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 3 giugno 1976

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1970-02-11;29~art52 · fonte del testo