Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni
Art. 52 — Compenso per prestazioni di lavoro nelle giornate festive
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Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici comandato a prestare servizio di turno nelle giornate festive, e' corrisposto un compenso di lire 660. Detto compenso e' corrisposto anche se il personale ha titolo al riposo compensativo settimanale o al compenso per lavoro straordinario.
Testo in vigore dal 23 febbraio 1970 al 3 giugno 1976
