Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 91 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' cosi' modificato: "L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I. N.A.- Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22. Il Comitato di attuazione fissera' annualmente il termine entro il quale dovra' avvenire il riscatto".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-01-24;19~art1 · fonte del testo