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Il secondo comma dell'art. 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, e' cosi' modificato: "L'assegnatario otterra' la libera proprieta' dell'alloggio al termine di un periodo non interiore a venti anni e non superiore a venticinque, durante i quali corrispondera' rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.- Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'art. 22. Il Comitato di attuazione fissera' annualmente il termine entro il quale dovra' avvenire il riscatto".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1958-01-24;19~art1 · fonte del testo