Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1958
Confronto con la versione in vigore dal 14 febbraio 1958 al 22 dicembre 2008. 85 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il terzo comma dell'art. 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, e' cosi' modificato: "Il Comitato di attuazione fissera' annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i quindici anni, nonche' l'importo massimo che l'I. N.A. Casa potra' destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potra', comunque, superare il terzo delle disponibilita' complessive di ciascun esercizio finanziario".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008 N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1958-01-24;19~art2 · fonte del testo