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Il comma quinto dell'art. 4 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle Istituzioni di beneficenza non previste dalla legge 17 luglio 1890, e successive modificazioni, quando costruiscano ospedali senza fine di lucro ovvero edifici destinati alla assistenza della prima infanzia, alla istruzione e alla educazione dei fanciulli poveri, nonche' al ricovero degli invalidi e vecchi indigenti, per conto delle Province e dei Comuni, sempre che la loro utilita' sia riconosciuta ai fini della presente legge con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro".

Testo in vigore dal 18 agosto 1954 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;649~art1 · fonte del testo