Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1970 al 9 maggio 2025. 64 parole tolte, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il brigadiere della guardia di finanza non puo' partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianita' o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.
tolto: Il Ministro per le finanze ha facolta' di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art10 · fonte del testo