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[1]La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

[2]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese e non appartenere alla razza ebraica.

[3]Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;

  • 2)aver compiuto, con esito favorevole, presso la « Regia accademia e scuola d'applicazione » un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico:
  • a)per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, i licenziati dagli istituti di istruzione dell'ordine superiore, indicati dal regolamento, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta', e non superato il 23°.

[4]I licenziati dalle scuole militari, nel limite massimo di un quarto dei posti messi a concorso, sono pero' esonerati dagli esami orali;

  • b)per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato trenta anni di eta'.

[5]In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;

  • 3)essere inscritto al Partito Nazionale Fascista, se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese, se cittadino albanese;
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  • 5)avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65.

[6]Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929-VII, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929-VII, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 8 maggio 1945

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art5 · fonte del testo