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[1]La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

[2]Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

  • 1)essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
  • 2)aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia accademia e scuola di applicazione» un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;
  • a)per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
  • b)per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di eta'. In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;
  • 3)essere celibe o vedovo senza prole;
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  • 5)avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.

[3]Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza. 24

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 653

2

Il D.Lgs. Luogotenenziale 21 settembre 1945, n. 653, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Limitatamente al concorso per esami bandito nell'anno 1945 per l'ammissione alla Regia accademia e scuola di applicazione della Regia guardia di finanza, i limiti massimi di eta' stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati: a) ad anni 25, non compiuti alla data del 31 ottobre 1945, per gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciato dagli Istituti tecnici commerciali, per geometri e per nautici; b) ad anni 32, non compititi alla data del 31 ottobre 1945, per i sottufficiali della Regia guardia di finanza, in servizio effettivo che alla data stessa abbiano prestato due anni di servizio da sottufficiale".

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624

4

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Limitatamente ai concorsi per esami che saranno banditi negli anni 1946 e 1947 per l'ammissione all'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza, i limiti massimi di eta' stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati del periodo di tempo trascorso in prigionia o internamento, per i concorrenti reduci dalla prigionia o dall'internamento".

Testo in vigore dal 5 febbraio 1947 al 28 giugno 1947

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 febbraio 1947

Confronto con la versione in vigore dal 2 ottobre 1946 al 5 febbraio 1947. .

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624

    Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 13 dicembre 1946, n. 624, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Limitatamente ai concorsi per esami che saranno banditi negli anni 1946 e 1947 per l'ammissione all'Accademia e scuola di applicazione della Guardia di finanza, i limiti massimi di eta' stabiliti dall'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, quale risulta modificato dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 165, sono elevati del periodo di tempo trascorso in prigionia o internamento, per i concorrenti reduci dalla prigionia o dall'internamento".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art5 · fonte del testo