Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1947 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 maggio 1967, n. 371.
Abrogato dal 28 giugno 1947
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 giugno 1947 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 29 maggio 1967, n. 371.
Abrogato dal 28 giugno 1947
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
7 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 5 febbraio 1947 al 28 giugno 1947. 294 parole tolte, 9 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.
tolto: Per conseguire la nomina suddetta e' necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
tolto: 1) essere cittadino italiano. Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
tolto: 2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia accademia e scuola di applicazione» un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;
tolto: a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturita' classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di eta' e non superato il 23°;
tolto: b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui e' bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di eta'. In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;
tolto: 3) essere celibe o vedovo senza prole;
tolto: 4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
tolto: 5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.
tolto: Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 MAGGIO 1967, N. 371
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art5 · fonte del testo