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[1]Per essere reclutati nel Corpo della Regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese e non appartenere alla razza ebraica.

[2]Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;

  • 2)avere compiuto il 18° anno di eta' e non avere oltrepassato il 28°.

[3]I militari in congedo del Corpo possono pero' ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35° anno di eta', purche' non sia trascorso un anno dalla data del congedo;

  • 3)essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non e' richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di eta';
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  • 5)avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;
  • 6)possedere il certificato di promozione della 5a classe elementare;
  • 7)essere inscritto al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventu' Italiana del Littorio o al G.U.F., se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese, alla Gioventu' del Littorio Albanese o al G.U.F., se cittadino albanese;
  • 8)ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la patria potesta' ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono pero' essere dispensati, con autorizzazione del Comando generale della Regia guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.

[4]Allorche' l'esercente la patria potesta' od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 14 marzo 1947

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 445/2002

    Ha colpito questo articolo
    12 novembre 2002

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza); b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del persona…

    Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 1 Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 11 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 332/2000

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2000

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l…

    Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 35 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art7 · fonte del testo