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[1]Per essere reclutati nel Corpo della Regia guardia di finanza occorrono i seguenti requisiti:

  • 1)essere cittadino italiano o cittadino albanese e non appartenere alla razza ebraica.

[2]Gli italiani non regnicoli che avessero ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da qualunque obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato di provenienza;

  • 2)avere compiuto il 18° anno di eta' e non avere oltrepassato il 28°.

[3]I militari in congedo del Corpo possono pero' ottenere la riammissione in servizio, oltre tale limite, fino al compimento del 35° anno di eta', purche' non sia trascorso un anno dalla data del congedo;

  • 3)essere celibe o vedovo senza prole. Tale requisito non e' richiesto per le riammissioni di militari del Corpo in congedo, che abbiano superato 28 anni di eta';910
  • 4)avere sempre tenuto regolare condotta civile, morale e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
  • 5)avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a metri 1,65;
  • 6)possedere il diploma di licenza della scuola d'obbligo;
  • 7)essere inscritto al Partito Nazionale Fascista o alla Gioventu' Italiana del Littorio o al G.U.F., se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese, alla Gioventu' del Littorio Albanese o al G.U.F., se cittadino albanese;
  • 8)ottenere, se minorenne, il consenso del genitore esercente la patria potesta' ovvero in sua vece del tutore. I figli di italiani all'estero possono pero' essere dispensati, con autorizzazione del Comando generale della Regia guardia di finanza, dal presentare il relativo documento.

[4]Allorche' l'esercente la patria potesta' od il tutore non possano, per causa di forza maggiore, dare il consenso, questo potra' essere dato da una delle persone indicate dagli articoli 346 e 352 del Codice civile, da designarsi dal giudice tutelare, su istanza del minore. 5

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37

5

Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 21 gennaio 1947, n. 37, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Sino a sei mesi dopo la firma del trattato di pace, a parziale deroga delle disposizioni dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, ai sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, richiamati o trattenuti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere concessa, a domanda, la riammissione in servizio permanente nel Corpo col vincolo di nuova ferma, se in possesso dei requisiti prescritti e se riconosciuti meritevoli, prescindendo dal periodo di tempo trascorso in congedo e dallo stato di celibe o di vedovo senza prole e sempreche' il limite del 35° anno di eta' non sia stato superato alla data dell'ultimo richiamo o del trattenimento in servizio".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 12-24 luglio 2000, n. 332 (in G.U. 1a s.s. 2/8/2000, n. 32) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole".

Corte Costituzionale

10

La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza)".

Testo in vigore dal 21 novembre 2002 al 9 maggio 2025

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 445/2002

    Ha colpito questo articolo
    12 novembre 2002

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza); b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24 (Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del persona…

    Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 1 Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 11 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 332/2000

    Ha colpito questo articolo
    24 luglio 2000

    a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, punto 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza) nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo della Guardia di finanza, l'essere senza prole; b) dichiara, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, l…

    Art. 7 Modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 9 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 35 Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e del l'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2000 al 21 novembre 2002.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2002, n. 46) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, numero 3, della legge 29 gennaio 1942, n. 64 (Modificazioni alle leggi di ordinamento della regia Guardia di finanza)".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art7 · fonte del testo