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Fermo restando il periodo di permanenza minima nel grado, previsto per l'avanzamento dall'art. 7, lettera b), della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, per partecipare agli esperimenti od esami stabiliti per l' avanzamento a scelta, i sottufficiali della Regia guardia di finanza debbono trovarsi compresi nel primo terzo del ruolo dei rispettivi gradi.

Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art8 · fonte del testo