Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1942
Confronto con la versione in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025. 55 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: L'art. 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e' sostituito dal seguente:
tolto: « I marescialli capi sono tratti dai marescialli ordinari in ordine di anzianita'.
tolto: « I marescialli ordinari ed i brigadieri sono tratti rispettivamente dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianita' ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-01-29;64~art9 · fonte del testo