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[1]L'art. 2 della legge 7 giugno 1937-XV, n. 913, e' sostituito dal seguente:
[2]« I marescialli capi sono tratti dai marescialli ordinari in ordine di anzianita'.
[3]« I marescialli ordinari ed i brigadieri sono tratti rispettivamente dai brigadieri e dai sottobrigadieri per un terzo a scelta per esami e per due terzi in ordine di anzianita' ».
Testo in vigore dal 27 febbraio 1942 al 9 maggio 2025
