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Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, e' data facolta' all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa. L'esercizio della suddetta facolta' da parte dell'Amministrazione cessera' al compimento dell'anno dalla entrata, in vigore della presente legge.
Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 30 giugno 1950
