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Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, e' data facolta' all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa. L'esercizio della suddetta facolta' da parte dell'Amministrazione cessera' al compimento dell'anno dalla entrata, in vigore della presente legge. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1950, n. 378
1La L. 28 giugno 1950, n. 378 ha disposto (con l'art. 1) che "La facolta' concessa dall'art. 12 della legge 12 maggio 1949, n. 206, all'Amministrazione finanziaria d'accordare un abbuono non superiore al terzo del valore venale presunto dall'amministrazione stessa nelle controversie per la determinazione di detto valore, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonche' dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della medesima legge 12 maggio 1949, n. 206, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, puo' essere esercitata fino al 31 luglio 1950."
Testo in vigore dal 30 giugno 1950 al 22 dicembre 2008
