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Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e' modificato come segue: "Nelle successioni in linea retta, o fra coniugi le quote di eredita' o di legato sono esenti da imposta fino a lire settecentocinquantamila".
Testo in vigore dal 16 maggio 1949 al 22 dicembre 2008
